STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Liberi di Scegliere”
Titolo I
Natura e finalità dell’Associazione
Art. 1. È costituita l’associazione di cultura politica denominata “Liberi di Scegliere”, con sede in Via Muzza Corona n.131. L’Associazione è indipendente e, salvo diversa successiva disposizione, opera senza limitazioni di durata.
Art. 2. L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità politico-sociali e culturali. Per meglio perseguire le sue finalità l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione.
Art. 3. L’Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta alla creazione di un pensiero in ambito culturale e politico.
Tìtolo II
Gli Associati
Art. 4. Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione acquistano la qualità di Associato, con l’accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale eventualmente determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l’Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.
Art. 5. A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli Associati:
– possono essere eletti alle cariche associative;
– hanno diritto di voto, anche per delega, nell’Assemblea;
– hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
– hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’Associazione;
– sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare l’eventuale quota associativa annuale.
Art. 6. La perdita della qualità di Associato avviene per:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato versamento della quota associativa annuale;
c) morte;
d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio
all’Associato.
Titolo III
Disposizioni economico-finanziarie
Art. 7. L’Associazione dispone di un fondo comune, costituito al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo. Per il fondo cassa il Presidente è autorizzato all’apertura di un conto corrente bancario o postale e a richiedere il codice fiscale dell’Associazione presso l’Agenzia delle Entrate oltre a registrare il dominio internet dell’Associazione, eventualmente tutelare il simbolo attraverso la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Art. 8. Per il perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) le rendite del patrimonio;
b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
f) delle quote annuali associative.
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.
Art. 9. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall’Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12 comma 1. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 10. Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Capo I L’Assemblea degli Associati
Art. 11. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L’Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.
Art. 12. L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo. Spetta all’Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria:
– per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
– per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto;
– per approvare il programma delle attività dell’Associazione;
– quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l’ordine del giorno. La convocazione deve avvenire attraverso la pubblicazione sul sito dell’associazione almeno dieci giorni prima della seduta.
Capo II
Il Consiglio Direttivo
Art. 13. Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri eletti fra gli Associati dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l’Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
La funzione di consigliere è svolta gratuitamente,
Art. 14. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
I consiglieri svolgono i loro compiti nell’esclusivo interesse dell’Associazione.
Art. 15. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Segretario. Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.
Il Consiglio Direttivo determina l’importo dell’eventuale quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari l’indegnità. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell’Associazione che sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.
Art. 16. II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente alla quale deve essere allegato l’ordine del giorno. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all’uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati. Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Capo III
Il Presidente
Art. 17. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Segretario, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente articolo 13, è convocato dal Segretario al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Art. 18. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Segretario.
Capo IV
Il Revisore dei Conti
Art. 19. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove disposto dall’Assemblea, è composto da un membro effettivo e da uno supplente, eletti dall’Assemblea degli Associati, che durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Capo V
Scioglimento dell’Associazione
Art.20. Lo scioglimento dell’Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall’Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità.
Capo VI
Disposizioni finali
Art.21. Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 22. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.